Art. 4.
(Registro dei soccorritori e degli istruttori di BLSD).

      1. In ogni regione e provincia autonoma è istituito, presso l'assessorato alla salute, il registro dei soccorritori e degli istruttori di BLSD, di seguito denominato «registro», in cui sono iscritti i soggetti, residenti nella regione o nella provincia autonoma, in possesso della certificazione di cui all'articolo 3 e i soggetti abilitati, in base alla normativa regionale o provinciale vigente, allo svolgimento dei corsi di cui agli articoli 1 e 2.

      2. Il registro deve contenere: il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e il domicilio degli iscritti, nonché la data di conseguimento della certificazione.